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D. 14/06/1993 n. 372. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti. In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura negoziata, nei casi previsti all'art. 7, par. 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazione agli imprenditori degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali. Art. 23 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare o possono essere obbligate da uno Stato membro ad indicare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella lo- calità in cui devono essere eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le informazioni menzionate al par. 1 chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che essi hanno tenuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'art. 30, par. 4 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. Art. 24 Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore: a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali; b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali; c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale; d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo. Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f), essa accetta come prova sufficiente: - per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte; per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Art. 25 Ogni imprenditore che desideri partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito: - per il Belgio, Registre du Commerce/; Handelsregister/; - per la Danimarca, Handelsregistret/, Aktieselskabesregistret/ e - per la Germania, Handelsregister/ e Handwerksrolle/; - per la Grecia, il Registro delle imprese contraenti/ (Mhtrw Ergolhptikwn Epiceirhsewn MEEP) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (UPECWDE); - per la Spagna, Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo/; - per la Francia, Registre du commerce/ e Repertoire des metiers/; - per l'Italia, Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato/; -per il Lussemburgo, Registre aux firmes/ e Role de la Chambre des metiers/; - per i Paesi Bassi, Handelsregister/; -per il Portogallo, Comissao de Alvaras de Empresas de Obras Publicas e Particulares (CAEOPP)/; - per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del Registrar of Companies/ o del .Registrar of Friendly Societies/ o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare. Art. 26 1. La prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere fornita di norma mediante una o più delle referenze seguenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) presentazioni di bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione del paese dove l'imprenditore è stabilito; c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere. 3. Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. Art. 27 1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante: a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori; b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente; c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni; e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere. Art. 28 Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli. Art. 29 1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'art. 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27. 2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta. 3. L'iscrizione in elenchi ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai fini dell'art. 24, lettere da a) a d) e g), dell'art. 25, dell'art. 26, lettere b) e c) e dell'art. 27, lettere b) e d), per i lavori corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale. Le disposizioni di cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale. 4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27. 5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate. Art. 30 1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono: a) o unicamente il prezzo più basso; b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico. 2. Nel caso di cui al par. 1, lett. b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita. 3. Il par. 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato. 4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente. Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse. Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'art. 11, par. 5. |
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